E’ l’atto attraverso il quale enti e amministrazioni, nel recuperare un credito, si avvalgono di un concessionario con potere coercitivo che dispone il fermo o blocco di un bene mobile del debitore (ganasce fiscali).
Trova origine dall’art.69 R.D. 18.11.23 n.2440 in materia di Contabilità Generale dello Stato, artt. 50 e 60 D.P.R. 29/09/73 n.602 al titolo “Riscossione Coattiva”, art.214 e successivi del nuovo Codice della Strada.
Il Fermo Amministrativo può quindi essere conseguenza del non pagamento entro i termini di una cartella esattoriale relativa a tasse o debiti tributari dovuti e non pagati (contributi INPS, IVA, IRPEF, Tarsu, bollo auto, etc.), o accessorio ad una determinata sanzione prevista dal Codice della Strada per la quale ad esempio, è necessario il ritiro della carta di circolazione.

Se il mezzo oggetto dell’attività di lavoro autonomo o anche nel caso di autoveicolo intestato ad una società “Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.
Come anche visto nel caso del pignoramento dei macchinari per le società, soggetti giuridici.
Nel caso di automezzo intestato ad una società l’agente della riscossione potrebbe comunque eccepire che l’utilizzo dell’auto, tanto di quello stiamo parlando, potrebbe non essere un problema al proseguimento dell’attività. Discorso diverso nel caso di agente e rappresentanti o anche nel caso per esempio di scuole guida, taxi, o altro in cui l’utilizzo dell’auto è strettamente legato alla generazione di ricavi aziendali. Nel caso di auto intestate alle società budini sarà possibile vedere il pignoramento ma limitatamente ad un quinto del valore del debito iscritto in cartella.

Il fermo amministrativo non può comunque colpire mai un’auto cointestata. In tal modo, infatti, si finirebbe per pregiudicare anche il non debitore, impedendogli la circolazione. Come precisato più volte dalla giurisprudenza (di recente, ad esempio, dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte nella sentenza n. 1374/2017), il fermo di un’auto in comproprietà è oggettivamente inapplicabile se non tutti i proprietari sono debitori dell’Agente della riscossione.

Quali sono le conseguenze di questo fatidico fermo amministrativo? Il proprietario non ha più l’auto, almeno fino a quando non ha pagato il suo debito, annullando così la registrazione dal PRA. Pertanto non può circolare con il veicolo, pena una multa. inoltre, il veicolo non può essere demolito, cancellato dal registro pubblico o portato all’estero. Anche gli acquirenti del veicolo soggetto a detenzione non potranno circolare su strade e autostrade italiane. Se, nonostante la detenzione, il debitore non paga, il concessionario venderà l’auto per recuperare il credito.
Come annullare il fermo amministrativo sul tuo veicolo
Se si procede al pagamento della riscossione delle imposte, la detenzione può essere annullata. La misura sanzionatoria scade quando il debito si estingue, con l’ultima rata, nel caso in cui la rata del debito sia stata ottenuta. come procediamo? Vai al PRA con la documentazione che include:
-un ordine di revoca: il formato deve essere originale. il documento viene emesso dall’agente di recupero una volta che il debito è stato pagato. contiene i dati relativi all’auto, quelli della persona su cui è stata gravata la misura e l’ammontare del debito soggetto a cancellazione.
-il certificato di proprietà dell’auto: può essere cartaceo o digitale. la richiesta deve essere scritta sul retro del documento. In alternativa, anche il foglio complementare va bene.
-il modulo NP-3: questo modello è necessario solo se il certificato di proprietà non è disponibile per la richiesta di revoca.