Quando un contribuente riceve la notifica di una cartella esattoriale, ha 60 giorni per effettuare il pagamento del debito iscritto a ruolo.
Superato detto periodo, l’ADE o un altro agente della riscossione che ha provveduto ad emettere la cartella, può attivare specifiche procedure cautelari atte a garantire il credito, ed esecutive per far sì che il debito venga pagato dal debitore.
Una delle procedure cautelari più comuni sono le cd. ganasce fiscali, cioè il fermo amministrativo fiscale automobile, moto, scooter, macchina agricole, pullman, camion ex Equitalia. Tale procedura, consiste quindi nell’inviare al debitore una comunicazione formale con la quale si dà seguito al mancato pagamento della cartella, attraverso la notifica del preavviso di fermo amministrativo fiscale su un veicolo a motore di proprietà del debitore.

Se il Fermo è accessorio a multa per infrazione del codice della strada, la disponibilità del veicolo sopra cui graverà l’iscrizione al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) subirà una limitazione fino alla cancellazione, in particolare:
la carta di circolazione viene trattenuta dalle forze dell’ordine e il veicolo in questione viene dato in custodia al suo proprietario che dovrà custodirlo in luogo privato e non di pubblico passaggio, non potendovi circolare.
Se si tratta di moto o ciclomotore, questo sarà sequestrato e custodito presso i locali dalle forze dell’ordine. Il proprietario che viene sorpreso a circolare col veicolo suddetto, pur non costituendo l’infrazione reato, sarà sanzionato con una multa compresa tra euro 714 ed euro 2.859 oltre la requisizione immediata del veicolo.
il veicolo non può essere demolito (se non per danni gravi), esportato o radiato dal P.R.A..
se venduto successivamente ad iscrizione del fermo amministrativo la cancellazione non può avvenire e il veicolo non può circolare. In questo caso, l’acquirente ignaro, può intraprendere azione di rimborso del danno contro il venditore.
Non vi è limitazione della disponibilità del veicolo nel caso di vendita del mezzo con atto che abbia data certa successiva all’iscrizione del fermo amministrativo. La cancellazione dal P.R.A., successivamente a comunicazione da parte dell’ACI, sarà gratuita e a carico del concessionario della riscossione.
Lo stesso vale laddove il fermo sia stato iscritto per errore dal concessionario per somme non dovute.

Nel caso si contravvenga a questa divieto viene prevista la sanzione (art. 214, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Il proprietario dell’auto deve far cessare la circolazione del mezzo o lo faranno le forze dell’ordine in caso sarete fermati.
Sul veicolo o anche sul bene strumentale come macchinari o attrezzature sarà apposto un sigillo che sarà rimosso quando sarà terminato il decorso il periodo di fermo amministrativo. Nel caso di fermo il veicolo viene trattenuto presso l’organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione.
All’autore della violazione si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 770 a euro 3.086, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.
Ma non solo perchè in questo caso è disposta anche la confisca del bene il che equivale a perdere l’intero valore residuo del bene.
Le spese per la custodia del mezzo nel deposito saranno a carico del proprietario del mezzo.
Nel caso intendiate presentare ricorso la restituzione non potrà comunque avvenire prima del provvedimento della autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

Il Fermo Amministrativo, producendo il blocco dell’auto o di altro bene mobile iscritto al P.R.A., limitando la possibilità di utilizzo dell’autoveicolo, rischia di diventare fortemente penalizzante soprattutto nei confronti di chi, col proprio autoveicolo ci lavora.
In questo senso, il Decreto Sviluppo, oggi convertito nella legge 12 luglio 2011, stabilisce che il Fermo e quindi le Ganasce Fiscali, debbano essere precedute dall’invio per mezzo posta ordinaria di due solleciti di pagamento e che tra i due solleciti devono intercorrere almeno sei mesi.
La tutela del contribuente viene così rafforzata, avendo lo stesso, tutto il tempo per rendersi conto di ciò che sta accadendo.

Anche se non previsto dalla legge, solitamente l’iscrizione viene preceduta da un preavviso di fermo (atto non formale) così come raccomandato dall’Agenzia delle Entrate, per cui unico obbligo a carico del concessionario della riscossione è la comunicazione dell’iscrizione del fermo al debitore sopra cui ricade.
Esistono dei regolamenti interni disposti da Equitalia al fine di omogenizzare le procedure dei vari agenti di riscossione e che fissano l’importo minimo di debito sotto il quale non è possibile agire.
Questo è di 50 euro. Contro i regolamenti non si può agire in quanto si tratta di regole interne di condotta non imposte dalla legge, che vogliono coordinare al meglio l’operato di tutti gli esattori (Cerit, Serit, Gerit, etc.).
Scopo del preavviso di fermo è scongiurare il fermo, informando il debitore che si è dato avvio alla procedura.
Il preavviso contiene il termine di 20 giorni entro il quale pagare la somma dovuta, più tasse e spese accessorie.