In taluni casi, può capitare che alcune ditte si propongano di acquistare la tua auto gravata da fermo amministrativo, ma imponendo una condizione: che al momento del ritiro si dichiari una perdita di possesso dell’auto in questione, con svariate motivazioni irregolari, a volte giustificate da un ricambio di pezzi usati o altre cause poco credibili. Si può essere tentati dall’accettare questa condizione, perché ci si trova in un momento economico sfavorevole.
Purtroppo, però, questo tipo di compravendita è illegale, e potrebbe metterti in una situazione futura spiacevole.
Infatti, ci sono motivazioni molto precise legate ad una corretta dichiarazione di perdita di possesso auto in fermo amministrativo: nel caso di dubbi basta contattare l’ufficio PRA o ACI di competenza, e sapranno sicuramente darvi una spiegazione più dettagliata dei requisiti necessari.
Diventa importante così non farsi abbindolare da ditte poco serie o interessate solo al proprio tornaconto, che vorrebbero farvi vendere la vostra auto in fermo amministrativo con motivazioni errate o non accettate: questo espediente viene di solito utilizzato da queste ditte per non dover segnalare il proprio nome sui documenti ufficiali dell’auto. In questo modo, continuerete a figurare come i veri proprietari, e perseguibili in caso di reati con oggetto l’auto venduta.

Quando un contribuente riceve la notifica di una cartella esattoriale, ha 60 giorni per effettuare il pagamento del debito iscritto a ruolo.
Superato detto periodo, l’ADE o un altro agente della riscossione che ha provveduto ad emettere la cartella, può attivare specifiche procedure cautelari atte a garantire il credito, ed esecutive per far sì che il debito venga pagato dal debitore.
Una delle procedure cautelari più comuni sono le cd. ganasce fiscali, cioè il fermo amministrativo fiscale automobile, moto, scooter, macchina agricole, pullman, camion ex Equitalia. Tale procedura, consiste quindi nell’inviare al debitore una comunicazione formale con la quale si dà seguito al mancato pagamento della cartella, attraverso la notifica del preavviso di fermo amministrativo fiscale su un veicolo a motore di proprietà del debitore.

Contattaci al numero di telefono 327 0433320 oppure via e-mail info@autofermoamministrativo.it, ricordati che ci interessano solo auto immatricolate dal 2012 in poi

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Se il mezzo oggetto dell’attività di lavoro autonomo o anche nel caso di autoveicolo intestato ad una società “Gli strumenti, gli oggetti e i libri indispensabili per l’esercizio della professione, dell’arte o del mestiere del debitore possono essere pignorati nei limiti di un quinto, quando il presumibile valore di realizzo degli altri beni rinvenuti dall’ufficiale giudiziario o indicati dal debitore non appare sufficiente per la soddisfazione del credito; il predetto limite non si applica per i debitori costituiti in forma societaria e in ogni caso se nelle attività del debitore risulta una prevalenza del capitale investito sul lavoro.
Come anche visto nel caso del pignoramento dei macchinari per le società, soggetti giuridici.
Nel caso di automezzo intestato ad una società l’agente della riscossione potrebbe comunque eccepire che l’utilizzo dell’auto, tanto di quello stiamo parlando, potrebbe non essere un problema al proseguimento dell’attività. Discorso diverso nel caso di agente e rappresentanti o anche nel caso per esempio di scuole guida, taxi, o altro in cui l’utilizzo dell’auto è strettamente legato alla generazione di ricavi aziendali. Nel caso di auto intestate alle società budini sarà possibile vedere il pignoramento ma limitatamente ad un quinto del valore del debito iscritto in cartella.