Se il Fermo è accessorio a multa per infrazione del codice della strada, la disponibilità del veicolo sopra cui graverà l’iscrizione al P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico) subirà una limitazione fino alla cancellazione, in particolare:
la carta di circolazione viene trattenuta dalle forze dell’ordine e il veicolo in questione viene dato in custodia al suo proprietario che dovrà custodirlo in luogo privato e non di pubblico passaggio, non potendovi circolare.
Se si tratta di moto o ciclomotore, questo sarà sequestrato e custodito presso i locali dalle forze dell’ordine. Il proprietario che viene sorpreso a circolare col veicolo suddetto, pur non costituendo l’infrazione reato, sarà sanzionato con una multa compresa tra euro 714 ed euro 2.859 oltre la requisizione immediata del veicolo.
il veicolo non può essere demolito (se non per danni gravi), esportato o radiato dal P.R.A..
se venduto successivamente ad iscrizione del fermo amministrativo la cancellazione non può avvenire e il veicolo non può circolare. In questo caso, l’acquirente ignaro, può intraprendere azione di rimborso del danno contro il venditore.
Non vi è limitazione della disponibilità del veicolo nel caso di vendita del mezzo con atto che abbia data certa successiva all’iscrizione del fermo amministrativo. La cancellazione dal P.R.A., successivamente a comunicazione da parte dell’ACI, sarà gratuita e a carico del concessionario della riscossione.
Lo stesso vale laddove il fermo sia stato iscritto per errore dal concessionario per somme non dovute.

Anche se non previsto dalla legge, solitamente l’iscrizione viene preceduta da un preavviso di fermo (atto non formale) così come raccomandato dall’Agenzia delle Entrate, per cui unico obbligo a carico del concessionario della riscossione è la comunicazione dell’iscrizione del fermo al debitore sopra cui ricade.
Esistono dei regolamenti interni disposti da Equitalia al fine di omogenizzare le procedure dei vari agenti di riscossione e che fissano l’importo minimo di debito sotto il quale non è possibile agire.
Questo è di 50 euro. Contro i regolamenti non si può agire in quanto si tratta di regole interne di condotta non imposte dalla legge, che vogliono coordinare al meglio l’operato di tutti gli esattori (Cerit, Serit, Gerit, etc.).
Scopo del preavviso di fermo è scongiurare il fermo, informando il debitore che si è dato avvio alla procedura.
Il preavviso contiene il termine di 20 giorni entro il quale pagare la somma dovuta, più tasse e spese accessorie.